Poiché lo Statuto della Pontificia Accademia Romana di Archeologia necessita in alcune sue parti di chiarimenti che ne rendano più facile la retta applicazione sulla base della prassi vigente e che evitino le incertezze di interpretazione a cui talvolta le norme possono dar luogo, si è ritenuto opportuno redigere il presente Regolamento che dovrà servire da integrazione ai titoli sotto specificati:
TITOLO I
Scopo e costituzione
I
1. Il campo di ricerca dell’accademia deve intendersi anche esteso allo studio dei riflessi della civiltà artistica del mondo antico nelle ulteriori fasi della storia della cultura.
TITOLO II
Cariche
Al Presidente, che alla fine di ciascun anno accademico deve render conto ai Soci effettivi dell’operato del Consiglio, è concessa una proroga, fino ad un massimo di sei mesi, per quei rendiconti finanziari che dipendono dall’azione di terzi e da scadenze non corrispondenti a quelle dell’Accademia.
6. Il Segretario provvede anche a diramare gli inviti per le adunanze delle Commissioni ordinarie e straordinarie. Le singole Commissioni al momento del loro insediamento nomineranno un Segretario nella persona del Socio accademico più giovane di nomina.
7. Per il Tesoriere, che nel mese di gennaio di ogni anno sottopone il bilancio preventivo e consuntivo all’approvazione del Consiglio e dei Soci effettivi, valgono le proroghe concesse per il rendiconto del Presidente, di cui al paragrafo 4.
8. Il Curatore delle stampe rivede i manoscritti per la stampa anche riguardo alle norme tecniche e linguistiche. È opportuno che gli Autori scrivano ciascuno nella propria lingua, limitatamente a quelle ammesse dallo Statuto . Il Segretario e il Curatore delle stampe, ciascuno per proprio conto, provvedono alla registrazione di tutti i movimenti dei manoscritti e delle bozze. Il Curatore delle stampe fa registrare periodicamente la corrispondenza nel protocollo generale.
9. La Biblioteca e l’Archivio debbono essere ordinati e accessibili; per l’ordinamento dell’Archivio si chiederanno al Consiglio i mezzi necessari.
10. I Censori, per la salvaguardia delle tradizioni dell’Accademia, di cui sono i custodi, tengono conto anche della esperienza dei Soci più anziani. Essi hanno facoltà di esigere, anche nel merito scientifico, modifiche degli scritti presentati dai non Soci.
TITOLO III
Durata e rinnovazione delle cariche
11. Il Presidente fa parte del Consiglio accademico e come tale è soggetto a tutte le norme che lo regolano.
TITOLO IV
Soci
12. Il campo di studio dei Soci viene specificato da quanto è stato detto al paragrafo 1.
I Soci onorari e corrispondenti possono partecipare ai lavori e alle commissioni dell’Accademia tutte le volte che la loro opera sia ritenuta utile.
13. Considerando che l’Accademia è costituita da un numero chiuso di Soci, il Presidente inviterà all’assiduità quei Soci che non partecipano da oltre due anni ai lavori dell’Accademia.
È opportuno che i Soci effettivi facciano proposte di candidature solo per gli studiosi che abbiano un reale interesse per l’attività dell’Accademia.
TITOLO V
Adunanze
14 b). Le sedute dei Soci effettivi per l’esame del bilancio avranno luogo anche dopo il mese di gennaio, nel caso che il bilancio non possa essere presentato per quella data, secondo quanto viene detto nel titolo II.
TITOLO VI
Nomine e votazioni
16. La dizione <<scrutini segreti>> esclude che vi possa essere preventiva discussione sulle persone da votare o comunque dichiarazione di voto.
Per maggioranza assoluta si intende, se il numero è pari, ma metà più uno dei soci che votino personalmente o per lettera; il Presidente avrà cura di dichiarare prima della votazione quanti e quali sono i Soci che hanno inviato il loro voto per lettera.
Per presenza si intende la presenza materiale in aula. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non almeno mezz’ora dopo la prima, e di essa si deve fare espressa menzione nella lettera di convocazione.
Giusta delibera dell’Assemblea dei Soci effettivi del 12 febbraio 1963, ciascun Socio può firmare proposte fino alla concorrenza del numero dei posti dichiarati vacanti. Le schede di votazione che contengano un numero di nomi superiore a quello dei posti da coprire, debbono essere dichiarate nulle all’atto dello scrutinio. Sembra opportuno per il buon andamento delle votazioni che esse non siano ripetute più di due volte.
Si fa il ballottaggio solo quando due o più candidati abbiano avuto la maggioranza con ugual numero di voti e non siano tutti eleggibili ai posti dichiarati vacanti. Quando fosse necessario ricorrere al ballottaggio per più persone che hanno avuto lo stesso numero di voti a maggioranza assoluta, si procederà per una sola volta; in caso di rinnovata parità non si farà altra votazione e nessuno dei candidati messi in ballottaggio resterà eletto.
Perciò appare opportuno che il Consiglio provveda a non mettere in votazione un numero di candidati che superi di troppo il numero dei posti vacanti. È ovvio che il Consiglio non è tenuto a dare spiegazioni sulla scelta operata.
TITOLO VII
Lavori accademici
18. Ogni intervento in sede di discussione non potrà oltrepassare i 5 minuti, e altrettanto tempo è a disposizione del disserente per la risposta a tutti gli intervenuti. Con detta risposta la discussione s’intende chiusa e non potrà essere ripresa neanche in occasione della lettura del verbale nella seduta seguente.
Il sunto della comunicazione che il disserente deve fornire al Segretario per l’inserzione nel verbale deve essere conciso. Esaurito l’ordine del giorno, si possono presentare scritti di studiosi non soci da inserire negli Atti accademici, ed anche le pubblicazioni inviate in dono all’Accademia o altri eventuali doni.