TITOLO 1
Scopo e costituzione
1. La Pontificia accademia Romana di Archeologia ha per fine di promuovere lo studio dell’archeologia e della storia dell’arte antica e medioevale. Cura in modo speciale l’illustrazione dei monumenti archeologici ed artistici di spettanza della Santa Sede.
Svolge la sua azione, per il progresso del sapere e lo sviluppo della cultura, con comunicazioni scientifiche, conferenze, pubblicazioni, concorsi e con ogni altra forma di indagine e di studio.
2. L’Accademia ha per suo Protettore il Cardinale Segretario di Stato. Essa è collegata con il Pontificio Consiglio della Cultura il quale ha il compito di promuovere l’attività delle Accademie Pontificie in maniera da favorire anche la ricerca interdisciplinare. Il Presidente dell’Accademia è membro del Consiglio di coordinamento fra Accademie Pontificie.
3. L’accademia è costituita da 140 Soci, di cui 20 Onorari, 40 Effettivi e 80 Corrispondenti. È retta da un Presidente coadiuvato da un Consiglio composto di otto membri elettivi, oltre il Presidente scaduto. I membri elettivi sono: il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Curatore delle stampe, il Bibliotecario-archivista, tre Censori. Il Presidente è nominato dal Santo padre ad quinquennium su proposta dell’Accademia. I membri del Consiglio vengono eletti tra i soci effettivi.
TITOLO II
Cariche
4. Il Presidente rappresenta l’Accademia; ne convoca e presiede le adunanze; firma ogni atto e deliberazione e, alla fine di ciascuno anno accademico, rende conto dell’operato del Consiglio Accademico ai Soci effettivi.
Il Presidente può delegare altro componente del Consiglio a supplirlo nella presidenza delle commissioni ordinarie e straordinarie.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o per sua delega, con pari diritti.
6. Il Segretario è responsabile del funzionamento della Segreteria; provvede a tenere aggiornato l’elenco dei Soci e a diramare gli inviti per le adunanze scientifiche, e per quelle del Consiglio e dei Soci effettivi. Stende i verbali delle adunanze; attende alla corrispondenza accademica secondo le istruzioni del Presidente; cura il decoro dei locali e la disciplina degli impiegati.
7. Il Tesoriere ha in custodia il patrimonio dell’Accademia, compresi i depositi delle pubblicazioni accademiche; incassa i proventi ed esegue i pagamenti autorizzati dal presidente, con mandato firmato dal Segretario, o dal Curatore delle stampe o dal Bibliotecario-archivista; tiene la ordinaria corrispondenza amministrativa affidatagli dal Presidente e – nel mese di gennaio di ogni anno – sottopone il bilancio preventivo e consuntivo all’approvazione del Consiglio e dei Soci effettivi.
A rivedere i conti sono nominati, nella prima seduta dei Soci effettivi dell’anno accademico, due Soci, i quali ne riferiscono alla presentazione del bilancio consuntivo.
8. Il Curatore delle stampe sovraintende alle pubblicazioni scientifiche dell’Accademia. Ritira pertanto dagli autori i manoscritti e, nei casi previsti, li comunica ai Censori; li rivede per la stampa; trasmette agli autori le bozze e, dopo la revisione da essi effettuata, le licenzia. Può farsi coadiuvare, o, in caso di impedimento, sostituire da uno dei Censori.
9. Il Bibliotecario-archivista sovraintende alla conservazione e all’incremento della Biblioteca e alla custodia dell’Archivio, ne regola l’accesso e la consultazione e vigila sul personale addetto.
10. I Censori vigilano che siano osservati lo Statuto e le tradizioni dell’Accademia, presentando ogni osservazione in merito al Presidente; esaminano le proposte di candidatura o decadenza dei Soci; stabiliscono, d’intessa col Presidente, se gli scritti presentati dai non soci possano essere letti nelle adunanze pubbliche o stampati negli atti, indicando le eventuali condizioni e modifiche per la lettura o la stampa; coadiuvano, se richiesti, il Curatore delle stampe nella pubblicazione degli Atti accademici. Per l’esame degli scritti possono, con il consenso del Presidente, aggregarsi Soci di particolare competenza nell’argomento.
TITOLO III
Durata e rinnovazione delle cariche
11. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica cinque anni, ma il Consiglio Accademico si rinnova per metà dopo i primi tre anni, nel mese di novembre. Gli uscenti sono rieleggibili allo stesso ufficio per un altro quinquennio, dopo il quale non sono rieleggibili in seno al Consiglio Accademico per la stessa carica o per altra, se non trascorso un triennio. Rendendosi vacante una delle cariche del Consiglio nel corso del quinquennio, qualora ciò non avvenga nell’ultimo semestre di esso, si procede ad una nomina suppletiva. L’eletto resta in carica fino alla fine del quinquennio, ed è rieleggibile per altri due quinquenni successivi.
TITOLO IV
Soci
12. I Soci onorari sono scelti fra personalità eminenti nel campo della cultura o altamente benemerite nei riguardi dell’Accademia o dei monumenti e degli istituti storico-artistici della Santa sede. Essi possono assistere alle assemblee dei soci effettivi senza diritto di voto. I soci sono divisi in due categorie: soci onorari perpetui e soci onorari durante munere. In questa seconda categoria sono compresi quei soci che vengono esplicitamente eletti in qualità di rappresentanti di enti legati all’attività dell’Accademia. Essi pertanto cessano di far parte dell’Accademia allo scadere del loro mandato.
I soci corrispondenti sono scelti tra studiosi di archeologia e storia dell’arte antica e medievale di riconosciuta competenza e dignità morale, aperti all’insegnamento dottrinale e morale della Chiesa o comunque rispettosi dei valori umani e cristiani. Tra i soci corrispondenti sono compresi anche studiosi di chiara fama non residenti a Roma.
I soci effettivi sono scelti tra i soci corrispondenti che abbiano raggiunto una particolare qualificazioni scientifica. Essi devono risiedere a Roma o almeno soggiornarvi con frequenza. I soci effettivi sono eleggibili alle cariche accademiche.
13. Nella Classe dei corrispondenti, o quanto vi siano ragioni speciali in quella dei Soci onorari, dovrà essere trasferito il Socio effettivo che per cambiamento di residenza o per altra ragione dichiari di non poter più partecipare regolarmente all’attività dell’Accademia. Tuttavia, egli potrà essere riammesso, con la precedente anzianità, nella categoria dei Soci effettivi qualora tornino a verificarsi le condizioni necessarie. Il Socio effettivo che debba assentarsi a lungo da Roma, o che per molto tempo non possa intervenire alle adunanze dell’Accademia, può ottenere dal Consiglio un congedo che non potrà mai oltrepassare i tre anni. Il Socio effettivo e il socio corrispondente residente che per un intero biennio non siano intervenuti, senza giustificato motivo, alle adunanze dell’Accademia, saranno considerati dimissionari. Sarà altresì considerato dimissionario il socio che venga meno ai requisiti richiesti per l’ammissione.
TITOLO V
Adunanze
14. L’anno accademico inizia con il 1° novembre. Le riunioni dell’Accademia sono costituite da adunanze pubbliche e da sedute dei Soci effettivi.
Le adunanze pubbliche sono destinate a comunicazioni scientifiche: esse si tengono almeno una volta al mese, da novembre a giugno.
Le sedute dei Soci effettivi hanno luogo:
a) per deliberare sulle nomine, i concorsi, i premi, gli affari di amministrazione, al principio ed alla fine dell’anno accademico;
b) nel mese di gennaio per l’esame dei bilanci;
c) quante volte il Presidente lo stimi opportuno o ne venga richiesto per iscritto da dieci Soci effettivi con indicazione degli argomenti da trattare.
Per ogni adunanza dell’Accademia o del Consiglio spetta ai Soci effettivi intervenuti un premio di presenza proporzionato all’apposita somma stabilita nel bilancio annuale.
Le lingue ufficiali dell’Accademia sono l’italiano ed il latino. Il Presidente può ammettere l’uso di altre lingue.
TITOLO VI
Nomine e votazioni
16. Le nomine accademiche vengono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, da parte dei Soci effettivi. Per la loro validità si richiede la presenza di almeno 20 Soci effettivi in prima convocazione e di 15 in seconda.
Per la nomina dei nuovi Soci e per il passaggio di un Socio da una ad altra classe si richiede un proposta per iscritto firmata da due Soci effettivi e inviata al Presidente. Questi comunica tutte le proposte prima ai Censori e poi al Consiglio Accademico. Le proposte approvate vengono comunicate ai Soci effettivi, anche per posta, e almeno quindici giorni dopo la comunicazione si procede alle votazioni da parte dei Soci riuniti in seduta, con unica scheda segreta per ciascuna classe. I Soci impossibilitati ad intervenire possono inviare il loro voto al Presidente in busta chiusa; per la validità della seduta occorre sempre peraltro la presenza di Soci nel numero sopra indicato. Nelle schede non potrà essere votato un numero di nomi maggiore di quello dei posti da coprire.
Avvenute le nomine, il Presidente le comunica agli eletti, inviando il diploma e copia dello statuto, e ne dà notizia nella successiva adunanza pubblica.
17. É prescritta la votazione segreta anche per ogni altra deliberazione che riguardi incarichi, impieghi, concorsi, questioni personali, e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o tre Soci lo richiedono. Nel caso di variazioni dello statuto è prescritta la presenza nelle votazioni di almeno 20 Soci effettivi.
TITOLO VII
Lavori accademici
18. Ogni Socio è tenuto a partecipare alla vita dell’Accademia con comunicazioni scientifiche da tenersi nelle adunanze pubbliche, dopo l’avvenuta inserzione nell’ordine del giorno. In caso di impossibilità a tenerle di persona le comunicazioni possono essere inviate per iscritto o lette a cura del Segretario. Uguali facoltà potranno concedersi anche a studiosi non soci, alle condizioni previste nell’articolo 10. Alle comunicazioni fa seguito una breve discussione riservata a Soci e diretta dal Presidente.
Le comunicazioni non debbono durare oltre mezz’ora. Di esse deve essere subito fornito un sunto al Segretario, mentre il testo definitivo deve venire, entro quindici giorni, consegnato al Curatore delle stampe.
Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente può dare la parola ai soci che ne facciano richiesta per comunicare brevi notizie intorno a recenti scoperte o pubblicazioni che interessino l’archeologia e la storia antica e medievale.
19. Gli Atti dell’Accademia sono costituiti dalle Memorie e dai Rendiconti.
Le Memorie escono a intervalli non determinati, previa deliberazione del Consiglio; vi si pubblicano le comunicazioni di particolare ampiezza e studi monografici dei Soci, da presentarsi e da approvarsi in seduta dei Soci effettivi. Possono essere presentate da due Soci effettivi anche monografie di studiosi non soci; esse sono sottoposte alle norme stabilite dall’articolo 10.
I Rendiconti escono periodicamente e contengono i verbali delle adunanze e il testo delle comunicazioni completo ovvero per riassunto, quando ciò sia giudicato opportuno dal Presidente e dal Curatore delle stampe.
I Rendiconti vengono inviati a tutti i Soci; le Memorie ai soli Soci effettivi e onorari.
Ai singoli autori sono concessi 25 estratti delle comunicazioni o delle monografie. Un numero maggiore non può essere concesso che straordinariamente per deliberazione del Consiglio e a spese dell’autore. Gli estratti non sono commerciabili.
20. Con i fondi propri, con contributi e con eventuali elargizioni, l’Accademia può assumere pubblicazioni di monumenti o compiere esplorazioni e scavi, ed ogni altra impresa che convenga alle sue finalità.
In tal caso si eleggono speciali commissioni rette da apposite norme, da stabilirsi volta per volta, e presiedute dal Presidente o da un Socio effettivo da lui delegato.
Le norme che reggono le commissioni e la loro attività debbono riportare l’approvazione dei Soci effettivi riuniti in seduta, restando fermo che il piano finanziario delle imprese deve escludere ogni onere per il bilancio accademico ordinario.
TITOLO VIII
21. L’Accademia indice ogni triennio un concorso per una borsa che consenta a un giovane studioso di completare e mettere a punto per la stampa un suo lavoro scientifico sopra un argomento di archeologia e storia dell’arte antica e medioevale, con particolare riguardo ai monumenti archeologici ed artistici di spettanza della Santa Sede.
22. I lavori dei concorrenti debbono essere presentati da uno o più Soci o da dirigenti di accademie, rettori di università ed istituti superiori, professori universitari italiani o stranieri. Essi debbono essere accompagnati da una motivata relazione del presentatore.
23. La commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente e da quattro Soci effettivi dell’Accademia designati in seduta, con la facoltà di aggregarsi un altro Socio di qualunque grado, come esperto, nel caso in cui siano da esaminare argomenti particolari. Il giudizio della commissione sarà sottoposto all’approvazione dei Soci effettivi riuniti in seduta, e il vincitore sarà proclamato dal Presidente nella successiva adunanza pubblica.
La stessa commissione nominerà nel suo seno due membri con il compito di assistere scientificamente il vincitore nel suo lavoro.
Il manoscritto dovrà essere consegnato, completo di testo e di eventuali illustrazioni, entro un anno dalla proclamazione.
24. Il versamento del premio avrà luogo per un terzo all’atto della proclamazione, per un terzo sulla base dello stato di avanzamento del lavoro, comunicato dai due membri delegati dalla commissione giudicatrice, e per il terzo finale a consegna del manoscritto dichiarato definitivo dalla commissione stessa.
25. L’Accademia si riserva il diritto di pubblicare il lavoro nei propri Atti, udito il parere dei Soci effettivi. La proprietà letteraria del lavoro resta riservata, per un quinquennio, esclusivamente all’Accademia.